Ordinanza 175/2003 (ECLI:IT:COST:2003:175)
Massima numero 27751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Dirigenti medici - Opzione per il rapporto esclusivo - Insussistenza dell’obbligo per scadenza del termine fissato (in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto delegato oggetto di censura) - Prospettata violazione dei principî costituzionali relativi alla pubblicazione e alla 'vacatio legis' - Difetto del carattere di incidentalità della questione - Manifesta inammissibilità.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Dirigenti medici - Opzione per il rapporto esclusivo - Insussistenza dell’obbligo per scadenza del termine fissato (in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto delegato oggetto di censura) - Prospettata violazione dei principî costituzionali relativi alla pubblicazione e alla 'vacatio legis' - Difetto del carattere di incidentalità della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto del carattere di incidentalità - della questione di leigttimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento all'art. 73, terzo comma, della Costituzione, concernente il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari. Infatti il 'petitum' del giudizio principale (declaratoria di insussistenza dell'obbligo dell'esercizio dell'opzione stabilito dalla norma impugnata) coincide con la proposizione della questione di legittimità costituzionale, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice 'a quo' per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo principale.
- Sul necessario carattere di incidentalità del giudizio di costituzionalità, v. citata sent. 17/1999.
Manifesta inammissibilità - per difetto del carattere di incidentalità - della questione di leigttimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento all'art. 73, terzo comma, della Costituzione, concernente il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari. Infatti il 'petitum' del giudizio principale (declaratoria di insussistenza dell'obbligo dell'esercizio dell'opzione stabilito dalla norma impugnata) coincide con la proposizione della questione di legittimità costituzionale, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice 'a quo' per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo principale.
- Sul necessario carattere di incidentalità del giudizio di costituzionalità, v. citata sent. 17/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/03/2000
n. 49
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
co. 3
Altri parametri e norme interposte