Ordinanza 176/2003 (ECLI:IT:COST:2003:176)
Massima numero 27752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lazio - Personale dipendente - Dipendenti già in sevizio presso l’istituto per il diritto allo studio universitario (idisu) - Effetti economici del reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione agli altri dipendenti regionali - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di diverse ed ulteriori argomentazioni - Manifesta infondatezza.
Regione lazio - Personale dipendente - Dipendenti già in sevizio presso l’istituto per il diritto allo studio universitario (idisu) - Effetti economici del reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione agli altri dipendenti regionali - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di diverse ed ulteriori argomentazioni - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che il reinquadramento nei ruoli regionali del personale dell'Istituto per il diritto allo studio universitario, decorre agli effetti giuridici del 1° febbraio 1981 e agli effetti economici del 5 ottobre 1994. Infatti la medesima questione, prospettata dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 241 del 2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che il reinquadramento nei ruoli regionali del personale dell'Istituto per il diritto allo studio universitario, decorre agli effetti giuridici del 1° febbraio 1981 e agli effetti economici del 5 ottobre 1994. Infatti la medesima questione, prospettata dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 241 del 2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
12/09/1994
n. 39
art. 8
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte