Ordinanza 177/2003 (ECLI:IT:COST:2003:177)
Massima numero 27770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di ebbrezza di un veicolo non richiedente l’abilitazione alla guida - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi, depenalizzata, di guida senza patente - Questione analoga ad altre già scrutinate - Manifesta infondatezza.
Reati e pene - Depenalizzazione di reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di ebbrezza di un veicolo non richiedente l’abilitazione alla guida - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi, depenalizzata, di guida senza patente - Questione analoga ad altre già scrutinate - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale, mentre l’odierna questione investe un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida-requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente - ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile, sulla base del dato d'esperienza, di provocare un accentuato allarme sociale.
- Sulla discrezionalità del legislatore di depenalizzare, nei limiti della ragionevolezza, fatti già configurati come reato, v. ordinanze, citate, n. 110/2002, n. 471/2002, n. 144/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale, mentre l’odierna questione investe un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida-requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente - ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile, sulla base del dato d'esperienza, di provocare un accentuato allarme sociale.
- Sulla discrezionalità del legislatore di depenalizzare, nei limiti della ragionevolezza, fatti già configurati come reato, v. ordinanze, citate, n. 110/2002, n. 471/2002, n. 144/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/06/1999
n. 205
art. 1
co.
legge
25/06/1999
n. 205
art. 5
co.
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte