Ordinanza 178/2003 (ECLI:IT:COST:2003:178)
Massima numero 27771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27772
Titolo
Rilevanza della questione - Difetto di motivazione - Insussistenza - Reiezione di eccezione di inammissibilità.
Rilevanza della questione - Difetto di motivazione - Insussistenza - Reiezione di eccezione di inammissibilità.
Testo
L'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non può essere accolta quando dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione si desume in modo inequivoco l'incidenza dei quesiti di costituzionalità sollevati sulla decisione che il rimettente deve adottare.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non può essere accolta quando dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione si desume in modo inequivoco l'incidenza dei quesiti di costituzionalità sollevati sulla decisione che il rimettente deve adottare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte