Ordinanza 178/2003 (ECLI:IT:COST:2003:178)
Massima numero 27772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/05/2003;  Decisione del  19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:  27771


Titolo
Reato in genere - Lesioni colpose - Reato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Procedibilità a querela anziché di ufficio - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al delitto di lesioni colpose commesso con violazione di norme a tutela del lavoro, nonché lesione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la procedibilità a querela, anziché d’ufficio, del delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, la scelta del regime di procedibilità deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità, per cui la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime) si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale. Quanto al supposto contrasto con l'art. 112 della Costituzione, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa e tale principio non può non valere, ed 'a fortiori', per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti, non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale.

- Sulla discrezionalità ed i limiti del legislatore circa la scelta del regime di procedibilità dell’azione penale (giurisprudenza costante), v., citate, 'ex plurimis', sentenza n. 274/1997, ordinanze n. 91/2001 e n.354/1999, nonché, riguardo alla perseguibilità a querela delle lesioni gravi, ordinanza n. 204/1998.

- Sulla possibilità di prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell’azione penale da parte del pubblico ministero, v. sentenze, citate, n. 114/1982, n. 104/1974, n. 105/1967.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 590  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 345  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte