Ordinanza 179/2003 (ECLI:IT:COST:2003:179)
Massima numero 27776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27777
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione - Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile l'intervento delle parti private estranee al giudizio 'a quo', a nulla rilevando il fatto che le stesse abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, poiché la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
- Sulla inammissibilità dell’intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione, v., citate, sentenza n. 470/2002, ordinanza n. 26/2003.
E’ inammissibile l'intervento delle parti private estranee al giudizio 'a quo', a nulla rilevando il fatto che le stesse abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, poiché la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
- Sulla inammissibilità dell’intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione, v., citate, sentenza n. 470/2002, ordinanza n. 26/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte