Ordinanza 179/2003 (ECLI:IT:COST:2003:179)
Massima numero 27777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27776
Titolo
Previdenza e assistenza - Titolarità di più trattamenti pensionistici - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Mancata fissazione della misura del trattamento complessivo oltre il quale il divieto diventa operante - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Motivazione in fatto implausibile, smentita dalle circostanze processuali, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Titolarità di più trattamenti pensionistici - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Mancata fissazione della misura del trattamento complessivo oltre il quale il divieto diventa operante - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Motivazione in fatto implausibile, smentita dalle circostanze processuali, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali. Infatti, l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, risultanti dalla medesima ordinanza di remissione, poiché l'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali è divenuto definitivo (non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata sul punto) e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello 'a quo'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali. Infatti, l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, risultanti dalla medesima ordinanza di remissione, poiché l'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali è divenuto definitivo (non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata sul punto) e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 99
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte