Ordinanza 181/2003 (ECLI:IT:COST:2003:181)
Massima numero 27781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - Maggiorazioni in relazione all’anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1990 - Norma di interpretazione autentica - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, con la tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, nonché asserita interferenza rispetto alla funzione giurisdizionale e al diritto di agire e difendersi in giudizio - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - Maggiorazioni in relazione all’anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1990 - Norma di interpretazione autentica - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, con la tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, nonché asserita interferenza rispetto alla funzione giurisdizionale e al diritto di agire e difendersi in giudizio - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - con riguardo ai dipendenti pubblici rientranti negli accordi di comparto - stabilisce, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, che la proroga della disciplina sulla "retribuzione individuale di anzianità - r.i.a." non modifica la data (31 dicembre 1990) già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini della predetta r.i.a. Infatti la questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri ed in riferimento a profili sostanzialmente analoghi, è gia stata dichiarata manifestamente infondata e le ordinanze di rimessione in esame non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali da indurre a conclusioni differenti.
- V. citate ordinanze n. 263/2002, n. 440/2002 e n. 10/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - con riguardo ai dipendenti pubblici rientranti negli accordi di comparto - stabilisce, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, che la proroga della disciplina sulla "retribuzione individuale di anzianità - r.i.a." non modifica la data (31 dicembre 1990) già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini della predetta r.i.a. Infatti la questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri ed in riferimento a profili sostanzialmente analoghi, è gia stata dichiarata manifestamente infondata e le ordinanze di rimessione in esame non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali da indurre a conclusioni differenti.
- V. citate ordinanze n. 263/2002, n. 440/2002 e n. 10/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 51
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte