Ordinanza 182/2003 (ECLI:IT:COST:2003:182)
Massima numero 27794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Ammissione all’oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Lamentata disparità di trattamento derivante dal momento dell’esercizio dell’azione penale - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Ammissione all’oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Lamentata disparità di trattamento derivante dal momento dell’esercizio dell’azione penale - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali l'esercizio dell'azione penale, con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto dagli stessi. Le ordinanze di rimessione sono, infatti, completamente prive di qualsiasi indicazione sulle fattispecie sottoposte all'esame del rimettente, e risulta, altresì, omessa ogni motivazione in punto di rilevanza della questione .
- Per la giurisprudenza costante sulla inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, v., per tutte, ordinanze, citate, n. 21/2003 e n. 147/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali l'esercizio dell'azione penale, con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto dagli stessi. Le ordinanze di rimessione sono, infatti, completamente prive di qualsiasi indicazione sulle fattispecie sottoposte all'esame del rimettente, e risulta, altresì, omessa ogni motivazione in punto di rilevanza della questione .
- Per la giurisprudenza costante sulla inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, v., per tutte, ordinanze, citate, n. 21/2003 e n. 147/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte