Ordinanza 183/2003 (ECLI:IT:COST:2003:183)
Massima numero 27796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/05/2003;  Decisione del  19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Udienza preliminare - Rinvio a giudizio erroneamente disposto in luogo di citazione diretta - Restituzione in termini dell’imputato per l’accesso ai riti alternativi - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, con pregiudizio al diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 33-sexies del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la restituzione in termini dell'imputato per la richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato, avuto riguardo all'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia erroneamente disposto il rinvio a giudizio in rapporto ad un reato per il quale doveva procedersi con citazione diretta. Infatti, in relazione al dubbio di costituzionalità, fondato sull'effetto penalizzante che deriverebbe dall'erronea celebrazione dell'udienza preliminare, in punto di compressione dello ‘spatium temporis’ garantito all'imputato ai fini dell'accesso ai predetti riti alternativi, va osservato che il rito con udienza preliminare offre, nel suo complesso, maggiori garanzie all'imputato rispetto al rito con citazione diretta (in quanto caratterizzato da un vaglio giudiziale aggiuntivo sull'esercizio dell'azione penale) e rappresenta anche un principio che orienta la disciplina processuale positiva.In simile prospettiva, deve comunque escludersi che l'adozione della sequenza processuale complessivamente più “garantita”, in relazione a reati per i quali essa non era dovuta, possa ritenersi foriera di disparità di trattamento in ‘peius’ e di pregiudizi al diritto di difesa solo perché, nel confronto su singoli e specifici aspetti della disciplina e, segnatamente, in relazione allo spazio temporale per la richiesta di riti alternativi, il rito con citazione diretta possa risultare, nella valutazione dell'imputato, preferibile al primo.

- Sulla applicazione generalizzata del rito con udienza preliminare nel processo penale militare, v. ordinanza, citata, n. 204/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte