Ordinanza 184/2003 (ECLI:IT:COST:2003:184)
Massima numero 27795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità ed assegni erogati dall’inps - Pignorabilità per crediti tributari - Omessa previsione - Ingiustificato privilegio rispetto al trattamento di titolari di altre pensioni - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessario riesame della questione, alla luce dello 'jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità ed assegni erogati dall’inps - Pignorabilità per crediti tributari - Omessa previsione - Ingiustificato privilegio rispetto al trattamento di titolari di altre pensioni - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessario riesame della questione, alla luce dello 'jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale ‘tertium comparationis’ l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. La questione sollevata, infatti, merita di essere riesaminata alla luce dello ‘ius superveniens’ costituito dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS».
- V. sentenza, a cui si rinvia, n. 468/2002.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale ‘tertium comparationis’ l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. La questione sollevata, infatti, merita di essere riesaminata alla luce dello ‘ius superveniens’ costituito dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS».
- V. sentenza, a cui si rinvia, n. 468/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
04/10/1935
n. 1827
art. 128
co.
legge
30/04/1969
n. 153
art. 69
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte