Sentenza 186/2003 (ECLI:IT:COST:2003:186)
Massima numero 27757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27756  27758  27759


Titolo
Agricoltura e foreste - Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - Inserimento in tale documento di programmi regionali e modalità di approvazione - Ricorso della provincia di trento - Prospettata indebita interferenza con l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali - Non fondatezza della questione.

Testo
Non costituisce un'illegittima ingerenza sull'attività programmatoria e finanziaria delle Regioni la previsione contenuta al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 499 del 1999, relativamente all'inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF) e ai commi 5 e 6, relativamente al potere di approvazione e di aggiornamento del Documento da parte del CIPE. Diversamente da quanto opina la ricorrente Provincia di Trento, i programmi agricoli regionali non possono infatti ritenersi condizionati all'inserimento nel Documento e dunque a un atto di approvazione statale, giacché l'approvazione da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi statali specificamente recati, limitatamente al periodo 1999-2002, dalla legge n. 499 del 1999, non potendo incidere, invece, sui bilanci regionali e, in ispecie, sui fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci ovvero destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, assumendo soltanto un carattere meramente ricognitivo delle previsioni di bilancio delle singole Regioni e dei relativi trasferimenti statali al fine di garantire la più ampia conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di sviluppo e di investimento offerte dal mercato. E, in definitiva, la presentazione del programma regionale per l'inserimento nel documento programmatico nazionale approvato dal CIPE costituisce un presupposto formale per accedere ai finanziamenti recati dalla legge statale, non potendo lo Stato finanziare progetti regionali senza conoscerne gli elementi costitutivi e non risultando, inoltre, vincoli organizzativi aggiuntivi a carico della Provincia per la concreta gestione delle somme erogate. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia di Trento in ordine all'art. 2, commi 7 e 5, 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1999  n. 499  art. 2  co. 5

legge  23/12/1999  n. 499  art. 2  co. 6

legge  23/12/1999  n. 499  art. 2  co. 7

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4