Sentenza 186/2003 (ECLI:IT:COST:2003:186)
Massima numero 27757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Agricoltura e foreste - Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - Inserimento in tale documento di programmi regionali e modalità di approvazione - Ricorso della provincia di trento - Prospettata indebita interferenza con l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali - Non fondatezza della questione.
Agricoltura e foreste - Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - Inserimento in tale documento di programmi regionali e modalità di approvazione - Ricorso della provincia di trento - Prospettata indebita interferenza con l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non costituisce un'illegittima ingerenza sull'attività programmatoria e finanziaria delle Regioni la previsione contenuta al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 499 del 1999, relativamente all'inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF) e ai commi 5 e 6, relativamente al potere di approvazione e di aggiornamento del Documento da parte del CIPE. Diversamente da quanto opina la ricorrente Provincia di Trento, i programmi agricoli regionali non possono infatti ritenersi condizionati all'inserimento nel Documento e dunque a un atto di approvazione statale, giacché l'approvazione da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi statali specificamente recati, limitatamente al periodo 1999-2002, dalla legge n. 499 del 1999, non potendo incidere, invece, sui bilanci regionali e, in ispecie, sui fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci ovvero destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, assumendo soltanto un carattere meramente ricognitivo delle previsioni di bilancio delle singole Regioni e dei relativi trasferimenti statali al fine di garantire la più ampia conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di sviluppo e di investimento offerte dal mercato. E, in definitiva, la presentazione del programma regionale per l'inserimento nel documento programmatico nazionale approvato dal CIPE costituisce un presupposto formale per accedere ai finanziamenti recati dalla legge statale, non potendo lo Stato finanziare progetti regionali senza conoscerne gli elementi costitutivi e non risultando, inoltre, vincoli organizzativi aggiuntivi a carico della Provincia per la concreta gestione delle somme erogate. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia di Trento in ordine all'art. 2, commi 7 e 5, 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Non costituisce un'illegittima ingerenza sull'attività programmatoria e finanziaria delle Regioni la previsione contenuta al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 499 del 1999, relativamente all'inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF) e ai commi 5 e 6, relativamente al potere di approvazione e di aggiornamento del Documento da parte del CIPE. Diversamente da quanto opina la ricorrente Provincia di Trento, i programmi agricoli regionali non possono infatti ritenersi condizionati all'inserimento nel Documento e dunque a un atto di approvazione statale, giacché l'approvazione da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi statali specificamente recati, limitatamente al periodo 1999-2002, dalla legge n. 499 del 1999, non potendo incidere, invece, sui bilanci regionali e, in ispecie, sui fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci ovvero destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, assumendo soltanto un carattere meramente ricognitivo delle previsioni di bilancio delle singole Regioni e dei relativi trasferimenti statali al fine di garantire la più ampia conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di sviluppo e di investimento offerte dal mercato. E, in definitiva, la presentazione del programma regionale per l'inserimento nel documento programmatico nazionale approvato dal CIPE costituisce un presupposto formale per accedere ai finanziamenti recati dalla legge statale, non potendo lo Stato finanziare progetti regionali senza conoscerne gli elementi costitutivi e non risultando, inoltre, vincoli organizzativi aggiuntivi a carico della Provincia per la concreta gestione delle somme erogate. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Provincia di Trento in ordine all'art. 2, commi 7 e 5, 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1999
n. 499
art. 2
co. 5
legge
23/12/1999
n. 499
art. 2
co. 6
legge
23/12/1999
n. 499
art. 2
co. 7
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4