Sentenza 186/2003 (ECLI:IT:COST:2003:186)
Massima numero 27758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Agricoltura e foreste - Programmi agricoli regionali - Presentazione - Intervento sostitutivo del ministro, in caso di inerzia regionale e provinciale - Ricorso della provincia di trento - Prospettata lesione delle competenze amministrative provinciali - Mancata attuazione ed esaurimento di effetti della disposizione censurata - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità della questione.
Agricoltura e foreste - Programmi agricoli regionali - Presentazione - Intervento sostitutivo del ministro, in caso di inerzia regionale e provinciale - Ricorso della provincia di trento - Prospettata lesione delle competenze amministrative provinciali - Mancata attuazione ed esaurimento di effetti della disposizione censurata - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Trento, in ordine al comma 9 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il quale contempla l'intervento sostitutivo dello Stato - disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998 - per l'ipotesi di omessa presentazione dei programmi agricoli regionali o dei documenti di programmazione agricola. Risulta, infatti, che la disposizione impugnata non ha trovato attuazione, per il passato, poiché, avendo la Provincia ricorrente presentato i programmi in questione, non si è verificata la condizione dell'omessa presentazione per attivare il previsto procedimento sostitutivo; né, d'altro canto, essa potrà trovarne in futuro, avendo la legge esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2002.
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Trento, in ordine al comma 9 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il quale contempla l'intervento sostitutivo dello Stato - disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998 - per l'ipotesi di omessa presentazione dei programmi agricoli regionali o dei documenti di programmazione agricola. Risulta, infatti, che la disposizione impugnata non ha trovato attuazione, per il passato, poiché, avendo la Provincia ricorrente presentato i programmi in questione, non si è verificata la condizione dell'omessa presentazione per attivare il previsto procedimento sostitutivo; né, d'altro canto, essa potrà trovarne in futuro, avendo la legge esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1999
n. 499
art. 2
co. 9
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4