Sentenza 175/2022 (ECLI:IT:COST:2022:175)
Massima numero 45027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/06/2022;  Decisione del  23/06/2022
Deposito del 14/07/2022; Pubblicazione in G. U. 20/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45026


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Necessità di un rapporto di chiara consequenzialità con le disposizioni oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in via consequenziale in materia tributaria). (Classif. 204003).

Testo

Laddove sussista un rapporto di chiara consequenzialità tra una disposizione e quella oggetto di una decisione di illegittimità costituzionale, la prima può essere oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale consequenziale.


(Nel caso di specie, sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi, l'art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha inserito nella rubrica dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 le parole «dovute o», e lo stesso art. 10-bis, limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica. Dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via parziale, l'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 158 del 2015, e lo stesso art. 10-bis, - che avevano introdotto il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - l'illegittimità costituzionale si estende alle citate disposizioni, intervenute nel medesimo senso sulla rubrica dell'art. 10-bis).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/09/2015  n. 158  art. 7  co. 1

decreto legislativo  10/03/2020  n. 74  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27