Ordinanza 189/2003 (ECLI:IT:COST:2003:189)
Massima numero 27761
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di caltanissetta per conflitto di attribuzione nei confronti della camera dei deputati - Intervenuta pronuncia di improcedibilità per tardivo deposito degli atti - Non riproponibilità del ricorso - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di caltanissetta per conflitto di attribuzione nei confronti della camera dei deputati - Intervenuta pronuncia di improcedibilità per tardivo deposito degli atti - Non riproponibilità del ricorso - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998 dichiarativa della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, poiché nel caso in esame viene riproposto un conflitto già sollevato in precedenza dalla stessa autorità giudiziaria e dichiarato improcedibile nella fase di merito - per inosservanza del termine fissato nell'ordinanza di ammissibilità per il deposito del ricorso -, deve conseguentemente ritenersi ormai consumato il potere del ricorrente di sollevare il conflitto.
- Sul precedente ricorso, v. ordinanza n. 218/2000 che ne ha dichiarato l'ammissibilità, e sentenza n. 245/2001 per la improcedibilità.
- Sulla preclusione alla riproponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. sentenza citata n. 116/2003.
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998 dichiarativa della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, poiché nel caso in esame viene riproposto un conflitto già sollevato in precedenza dalla stessa autorità giudiziaria e dichiarato improcedibile nella fase di merito - per inosservanza del termine fissato nell'ordinanza di ammissibilità per il deposito del ricorso -, deve conseguentemente ritenersi ormai consumato il potere del ricorrente di sollevare il conflitto.
- Sul precedente ricorso, v. ordinanza n. 218/2000 che ne ha dichiarato l'ammissibilità, e sentenza n. 245/2001 per la improcedibilità.
- Sulla preclusione alla riproponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. sentenza citata n. 116/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
15/09/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3