Ordinanza 190/2003 (ECLI:IT:COST:2003:190)
Massima numero 27775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Ispettori tecnici del ministero della pubblica istruzione - Servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero - Mancato riconoscimento di un assegno di sede commisurato alle funzioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altro personale svolgente analoghe funzioni e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Ispettori tecnici del ministero della pubblica istruzione - Servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero - Mancato riconoscimento di un assegno di sede commisurato alle funzioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altro personale svolgente analoghe funzioni e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero.
- In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001.
- Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995.
- Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero.
- In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001.
- Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995.
- Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 658
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte