Ordinanza 192/2003 (ECLI:IT:COST:2003:192)
Massima numero 27779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza ed igiene del lavoro - Contravvenzione a misure di prevenzione e protezione - Estinzione per esecuzione delle prescrizioni provenienti dall’organo di vigilanza nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e non anche di prescrizioni impartite irritualmente - Lamentata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che la prescrizione al contravventore per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate possa essere impartita dall'organo di vigilanza solamente ove questi agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il rimettente ha, infatti, trascurato di prendere in considerazione che, riguardo a situazioni sostanzialmente analoghe a quella esposta, la Corte ha già affermato il principio – cui si è uniformata la giurisprudenza di legittimità – secondo cui, quando le conseguenze dannose o pericolose del reato risultino eliminate per effetto di una regolarizzazione spontanea o a seguito dell'osservanza di prescrizioni irritualmente impartite, non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 758 del 1994, così da poter usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24 del medesimo decreto.

- In termini, e sulla 'ratio' della disciplina dettata dal d. lgs. n. 758 del 1994, richiamate la sentenza n. 19/1998 e le ordinanze n. 205/1999 e n. 416/1998, ferma restando "la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee" per "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e ss. del decreto legislativo in esame".

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/12/1994  n. 758  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte