Ordinanza 193/2003 (ECLI:IT:COST:2003:193)
Massima numero 27780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Competenza territoriale - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Mancata previsione del foro del luogo di residenza dell’opponente, in alternativa al foro del luogo della commessa violazione - Lamentata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento dell’opponente, rispetto alla pubblica amministrazione, con lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Competenza territoriale - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Mancata previsione del foro del luogo di residenza dell’opponente, in alternativa al foro del luogo della commessa violazione - Lamentata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento dell’opponente, rispetto alla pubblica amministrazione, con lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli articoli 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente a sanzione amministrativa quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. La questione, infatti, proposta in riferimento agli articoli 24 e 111, primo comma, della Costituzione, è già stata decisa nel senso della manifesta infondatezza, sul presupposto della discrezionalità del legislatore nell'individuazione – con il limite, considerato nella specie rispettato, della ragionevolezza – dei criteri di competenza territoriale nel processo civile; né risultano prospettati argomenti nuovi idonei a giustificare una diversa valutazione, limitandosi il rimettente a sottolineare la difficoltà di fatto che l'esperimento della tutela giurisdizionale può incontrare allorché l'opponente a sanzione amministrativa risieda in un luogo distante da quello della commissione della (presunta) violazione. Quanto al parametro di cui all'art. 25 della Costituzione, con riferimento al principio del giudice naturale, esso è invocato in modo non pertinente, risultando detto principio rispettato, secondo la consolidata giurisprudenza, quando, come nella specie, la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non essendo, invece, utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che si esprime nella fissazione di quella regola.
- In termini, richiamate le ordinanze n. 459/2002 e n. 75/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli articoli 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente a sanzione amministrativa quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. La questione, infatti, proposta in riferimento agli articoli 24 e 111, primo comma, della Costituzione, è già stata decisa nel senso della manifesta infondatezza, sul presupposto della discrezionalità del legislatore nell'individuazione – con il limite, considerato nella specie rispettato, della ragionevolezza – dei criteri di competenza territoriale nel processo civile; né risultano prospettati argomenti nuovi idonei a giustificare una diversa valutazione, limitandosi il rimettente a sottolineare la difficoltà di fatto che l'esperimento della tutela giurisdizionale può incontrare allorché l'opponente a sanzione amministrativa risieda in un luogo distante da quello della commissione della (presunta) violazione. Quanto al parametro di cui all'art. 25 della Costituzione, con riferimento al principio del giudice naturale, esso è invocato in modo non pertinente, risultando detto principio rispettato, secondo la consolidata giurisprudenza, quando, come nella specie, la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non essendo, invece, utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che si esprime nella fissazione di quella regola.
- In termini, richiamate le ordinanze n. 459/2002 e n. 75/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte