Ordinanza 194/2003 (ECLI:IT:COST:2003:194)
Massima numero 27762
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento per risarcimento del danno, a seguito di dichiarazioni asseritamente offensive pronunciate da un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di milano - Delibazione preliminare sull’ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.

Testo
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 2000, che ha ritenuto insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni attribuite a un parlamentare nel corso di una conferenza stampa, oggetto di giudizio civile per risarcimento danni a suo carico. Sussistono, infatti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i requisiti prescritti ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, pur restando impregiudicata ogni pronuncia definitiva, nella fase di merito, anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  26/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3