Ordinanza 195/2003 (ECLI:IT:COST:2003:195)
Massima numero 27763
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 04/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all’estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di referendum abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull’ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell’istanza di sospensiva.
Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all’estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di referendum abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull’ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell’istanza di sospensiva.
Testo
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto da alcuni promotori e presentatori della richiesta di 'referendum' popolare indetto per il 15 giugno 2003, per l'abrogazione della servitu' coattiva di elettrodotto, in relazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e alla deliberazione del 16 aprile 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, atti dei quali si richiede l'annullamento in sede di giudizio di merito: in ragione del cattivo uso a) del potere legislativo, di cui all'art. 70 Cost., esercitato dal Parlamento in tema di voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero; b) del potere regolamentare esercitato dal Governo, in ordine alla campagna e propaganda elettorale nei paesi esteri; c) del potere regolamentare esercitato dalla Commissione parlamentare, in ordine ai programmi di informazione destinati all'estero. Molteplici motivi di ordine oggettivo precludono, infatti, la dichiarazione di ammissibilità del ricorso. In particolare: a) è da escludere - in presenza di rilievi concernenti solo alcune disposizioni - la caducazione di interi testi di legge; b) risulta dubbia la corrispondenza dell'intervento richiesto con l'interesse dei promotori del 'referendum', dal momento che l'eventuale accoglimento dei rilievi di costituzionalità renderebbe assai più difficile l'espressione del voto degli italiani all'estero e lo stesso 'quorum' di partecipazione al procedimento referendario; c) in sede di conflitto non sono censurabili la scelta del legislatore di introdurre il voto per corrispondenza - tanto più ove si consideri l'esigenza di dare attuazione a nuove norme costituzionali - né, in definitiva, lacune o inadeguatezze della legge e dei regolamenti impugnati. Con il che, deve ritenersi poi assorbita l'istanza di sospensione in via cautelare di tutti gli atti impugnati.
- Sulla legittimazione di due soli presentatori e promotori di 'referendum' popolare, cfr. citate sentenze n. 69/1978 e n. 161/1995.
- Sugli interessi tutelabili dei comitati referendari: e, in particolare, per l'esclusione di tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del legislatore, v. sentenze citate n. 68 e n. 69/1978, n. 30 e n. 31/1980; e per la garanzia di corrette e adeguate modalità di svolgimento della campagna referendaria, v. sentenze citate n. 502/2000, n. 49/1998, n. 15/1997, n. 161/1995.
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto da alcuni promotori e presentatori della richiesta di 'referendum' popolare indetto per il 15 giugno 2003, per l'abrogazione della servitu' coattiva di elettrodotto, in relazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e alla deliberazione del 16 aprile 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, atti dei quali si richiede l'annullamento in sede di giudizio di merito: in ragione del cattivo uso a) del potere legislativo, di cui all'art. 70 Cost., esercitato dal Parlamento in tema di voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero; b) del potere regolamentare esercitato dal Governo, in ordine alla campagna e propaganda elettorale nei paesi esteri; c) del potere regolamentare esercitato dalla Commissione parlamentare, in ordine ai programmi di informazione destinati all'estero. Molteplici motivi di ordine oggettivo precludono, infatti, la dichiarazione di ammissibilità del ricorso. In particolare: a) è da escludere - in presenza di rilievi concernenti solo alcune disposizioni - la caducazione di interi testi di legge; b) risulta dubbia la corrispondenza dell'intervento richiesto con l'interesse dei promotori del 'referendum', dal momento che l'eventuale accoglimento dei rilievi di costituzionalità renderebbe assai più difficile l'espressione del voto degli italiani all'estero e lo stesso 'quorum' di partecipazione al procedimento referendario; c) in sede di conflitto non sono censurabili la scelta del legislatore di introdurre il voto per corrispondenza - tanto più ove si consideri l'esigenza di dare attuazione a nuove norme costituzionali - né, in definitiva, lacune o inadeguatezze della legge e dei regolamenti impugnati. Con il che, deve ritenersi poi assorbita l'istanza di sospensione in via cautelare di tutti gli atti impugnati.
- Sulla legittimazione di due soli presentatori e promotori di 'referendum' popolare, cfr. citate sentenze n. 69/1978 e n. 161/1995.
- Sugli interessi tutelabili dei comitati referendari: e, in particolare, per l'esclusione di tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del legislatore, v. sentenze citate n. 68 e n. 69/1978, n. 30 e n. 31/1980; e per la garanzia di corrette e adeguate modalità di svolgimento della campagna referendaria, v. sentenze citate n. 502/2000, n. 49/1998, n. 15/1997, n. 161/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2001
n. 459
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
02/04/2003
n. 104
art.
co.
deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi
16/04/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37