Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione abruzzo - Organi regionali - Legge regionale recettiva di disposizioni di legge statale - Assunta inapplicabilità della legge statale in tutto il territorio nazionale - Lamentata lesione del limite territoriale di efficacia della legge regionale - Non fondatezza della questione.
Regione abruzzo - Organi regionali - Legge regionale recettiva di disposizioni di legge statale - Assunta inapplicabilità della legge statale in tutto il territorio nazionale - Lamentata lesione del limite territoriale di efficacia della legge regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 - censurate in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite di efficacia territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, influendo sull'efficacia di quest'ultima legge su tutto il territorio nazionale - sono inserite in una legge regionale la quale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica a quella della legge statale, che continua a spiegare in realtà l'efficacia che le è propria: le disposizioni dettate, infatti, in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento". Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione.
- In tema di rapporti tra leggi statali e leggi regionali e della relativa efficacia, anche in forza del principio di continuità, menzionate le sentenze n. 14/1973 e n. 376/2002; le ordinanze n. 269/1974 e n. 383/2002.
- Sul principio per cui la legislazione regionale può disciplinare nuove materie nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale, citata la sentenza n. 282/2002.
Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 - censurate in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite di efficacia territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, influendo sull'efficacia di quest'ultima legge su tutto il territorio nazionale - sono inserite in una legge regionale la quale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica a quella della legge statale, che continua a spiegare in realtà l'efficacia che le è propria: le disposizioni dettate, infatti, in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento". Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione.
- In tema di rapporti tra leggi statali e leggi regionali e della relativa efficacia, anche in forza del principio di continuità, menzionate le sentenze n. 14/1973 e n. 376/2002; le ordinanze n. 269/1974 e n. 383/2002.
- Sul principio per cui la legislazione regionale può disciplinare nuove materie nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale, citata la sentenza n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 2
co.
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co.
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte