Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione abruzzo - Elezione del consiglio regionale - Assegnazione dei seggi del consiglio alle singole circoscrizioni e indizione delle elezioni - Competenza del presidente della giunta regionale - Assunta violazione dei principî fondamentali in materia - Non fondatezza della questione.
Regione abruzzo - Elezione del consiglio regionale - Assegnazione dei seggi del consiglio alle singole circoscrizioni e indizione delle elezioni - Competenza del presidente della giunta regionale - Assunta violazione dei principî fondamentali in materia - Non fondatezza della questione.
Testo
L'intervento legislativo regionale in tema di procedimento per la elezione del Consiglio regionale è relativo ad un oggetto ormai di competenza della Regione, ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: esso riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, commi 6, 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, censurati in quanto attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni nonché l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
L'intervento legislativo regionale in tema di procedimento per la elezione del Consiglio regionale è relativo ad un oggetto ormai di competenza della Regione, ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: esso riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, commi 6, 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, censurati in quanto attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni nonché l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 2
co.
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 6
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 8
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
Altri parametri e norme interposte