Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27784  27785  27786  27788  27789  27790  27791  27792  27793


Titolo
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale della durata del mandato consiliare - Sostituzione della corrispondente disposizione della legge statale - Violazione della riserva di competenza della legge statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, in quanto prevede, in "sostituzione" dell'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è, infatti, attribuita, dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale; né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/03/2002  n. 1  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 1

Altri parametri e norme interposte