Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale - Durata in carica ed effettuazione delle elezioni - Non fondatezza della questione.
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale - Durata in carica ed effettuazione delle elezioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, e comma 6 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968 - censurate, la prima, in quanto stabilisce che le elezioni del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; la seconda in quanto stabilisce che le elezioni sono indette "entro tre mesi", senza specificare se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime - contengono, rispettivamente: la prima una previsione, conforme del resto a quella della legge statale, relativa al procedimento elettorale, di competenza della Regione, nella quale il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del consiglio; la seconda - da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo - la previsione di un termine che, in ogni caso, non può dirsi eccessivamente lungo, tenuto anche conto che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione. Non sono, pertanto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 117 e 126 della Costituzione.
Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, e comma 6 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968 - censurate, la prima, in quanto stabilisce che le elezioni del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; la seconda in quanto stabilisce che le elezioni sono indette "entro tre mesi", senza specificare se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime - contengono, rispettivamente: la prima una previsione, conforme del resto a quella della legge statale, relativa al procedimento elettorale, di competenza della Regione, nella quale il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del consiglio; la seconda - da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo - la previsione di un termine che, in ogni caso, non può dirsi eccessivamente lungo, tenuto anche conto che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione. Non sono, pertanto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 117 e 126 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 2
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte