Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27784  27785  27786  27787  27788  27790  27791  27792  27793


Titolo
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Termini per la riunione del nuovo consiglio - Violazione della riserva di competenza statutaria - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, secondo periodo, dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 – nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968 – in quanto dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso, infatti, modifica, sia pure marginalmente, al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione, la vigente disciplina dello Statuto della Regione Abruzzo (art. 18, primo comma).

- In tema di efficacia dei vigenti statuti, fino all’entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non esplicitamente abrogate dalla riforma costituzionale, menzionata la sentenza n. 304/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/03/2002  n. 1  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123  co. 1

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 18    co. 1