Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale delle elezioni - Differimento dell’indizione di nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale delle elezioni - Differimento dell’indizione di nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto dispone che il termine 'ad quem' di tre mesi per l’indizione delle elezioni decorre, in caso di annullamento delle medesime, dalla scadenza del “termine per l’azione revocatoria”. Differire l’indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, essendo invece necessario ripristinare tempestivamente la legittima rappresentatività degli organi regionali.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto dispone che il termine 'ad quem' di tre mesi per l’indizione delle elezioni decorre, in caso di annullamento delle medesime, dalla scadenza del “termine per l’azione revocatoria”. Differire l’indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, essendo invece necessario ripristinare tempestivamente la legittima rappresentatività degli organi regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte