Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27784  27785  27786  27787  27788  27789  27791  27792  27793


Titolo
Regione abruzzo - Consiglio regionale - Disciplina regionale delle elezioni - Differimento dell’indizione di nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto dispone che il termine 'ad quem' di tre mesi per l’indizione delle elezioni decorre, in caso di annullamento delle medesime, dalla scadenza del “termine per l’azione revocatoria”. Differire l’indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, essendo invece necessario ripristinare tempestivamente la legittima rappresentatività degli organi regionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/03/2002  n. 1  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte