Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione abruzzo - Organi elettivi regionali - Disciplina regionale della 'prorogatio' dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione - Violazione della competenza statale e della riserva di competenza statutaria - Illegittimità costituzionale.
Regione abruzzo - Organi elettivi regionali - Disciplina regionale della 'prorogatio' dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione - Violazione della competenza statale e della riserva di competenza statutaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto disciplinano la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui spetta una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale.
- Sul vigore nelle regioni del cosiddetto "principio di rappresentatività", secondo cui i procedimenti legislativi 'in itinere' decadono con la fine della legislatura, e sui poteri attenuati delle assemblee in scadenza, menzionate la sentenza n. 468/1991 e, analogamente, la sentenza n. 515/1995.
- Sulla necessità che gli statuti, nel disciplinare questa materia, siano in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione, menzionata la sentenza n. 304/2002.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto disciplinano la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui spetta una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale.
- Sul vigore nelle regioni del cosiddetto "principio di rappresentatività", secondo cui i procedimenti legislativi 'in itinere' decadono con la fine della legislatura, e sui poteri attenuati delle assemblee in scadenza, menzionate la sentenza n. 468/1991 e, analogamente, la sentenza n. 515/1995.
- Sulla necessità che gli statuti, nel disciplinare questa materia, siano in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione, menzionata la sentenza n. 304/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 2
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 3
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 4
legge della Regione Abruzzo
19/03/2002
n. 1
art. 3
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 126
co. 5
Altri parametri e norme interposte