Sentenza 196/2003 (ECLI:IT:COST:2003:196)
Massima numero 27792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Titolo
Regione calabria - Organi regionali - Disciplina regionale dei casi di scioglimento e 'prorogatio' - Violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali, nonché della riserva di legge statutaria - Illegittimità costituzionale.
Regione calabria - Organi regionali - Disciplina regionale dei casi di scioglimento e 'prorogatio' - Violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali, nonché della riserva di legge statutaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14, in quanto disciplina la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui deve ritenersi spettare una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale.
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14, in quanto disciplina la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui deve ritenersi spettare una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
15/03/2002
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte