Sentenza 197/2003 (ECLI:IT:COST:2003:197)
Massima numero 27783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/05/2003; Decisione del
23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
27782
Titolo
Turismo - Principî e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorsi delle regioni piemonte, lombardia, veneto e liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle regioni - Operatività immediata della legge censurata limitata ad aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilità ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
Turismo - Principî e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorsi delle regioni piemonte, lombardia, veneto e liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle regioni - Operatività immediata della legge censurata limitata ad aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilità ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari – come anche confermato nel quadro normativo conseguente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata –, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d’interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate.
- In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari – come anche confermato nel quadro normativo conseguente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata –, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d’interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate.
- In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/03/2001
n. 135
art. 1
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 2
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 3
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 4
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 5
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 6
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 7
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 8
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 9
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 10
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 1
legge 15/03/1997
n. 59
art. 2
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 43
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 44