Sentenza 199/2003 (ECLI:IT:COST:2003:199)
Massima numero 27738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2003;  Decisione del  23/05/2003
Deposito del 05/06/2003; Pubblicazione in G. U. 11/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27737


Titolo
Impiego pubblico - Contratto collettivo - Controversia giudiziale - Interpretazione autentica o modifica della clausola in contestazione rimesse all’aran e alle organizzazioni sindacali, con obbligo per il giudice di emettere sentenza non definitiva in caso di mancato accordo - Lamentate disparità della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato e incompatibilità con la tutela cautelare, nonché asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato, nonostante la tendenza alla “omogeneizzazione” di tutto il lavoro dipendente – tiene conto delle peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, le quali rendono evidente l’impossibilità di ritenere 'a priori' irrazionali le peculiarità della disciplina del processo in cui quel contratto collettivo – ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato – deve essere applicato. La norma di cui all’art. 64, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, d’altra parte – censurata in riferimento all’art. 24 della Costituzione perché “la sua macchinosità”, con l’arresto del processo per 120 giorni, lo renderebbe incompatibile con la tutela cautelare – prevede una valutazione del giudice richiesto di una misura cautelare la cui natura sommaria è ben compatibile con una (anteriore, coeva o successiva) rimessione della questione interpretativa all’ARAN ai fini della (successiva) decisione di merito. La norma di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione in quanto impone al giudice, ove non intervenga l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali, di “emettere una sentenza non definitiva su un determinato profilo della controversia, privandolo di ogni valutazione discrezionale sull’opportunità di rinviare ogni decisione al definitivo” – prevede un meccanismo certamente in sintonia con lo scopo perseguito dalla legge delega e con il generale contesto normativo che quello scopo ha suggerito: il principio fissato 'in subiecta materia' è stato, infatti, del tutto adeguatamente tradotto dal legislatore delegato in una disciplina che, in presenza di una (ovviamente, “seria”) questione interpretativa, fa della controversia individuale – sia pure attraverso un modesto “sacrificio” per il singolo lavoratore – l’occasione per pervenire ad una definitiva, perché potenzialmente generale, soluzione della questione e, quindi, alla rimozione 'erga omnes' della situazione di incertezza posta in evidenza dalla controversia; senza, peraltro, che ciò, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, costituisca uno spreco di attività giurisdizionale o provochi una non ragionevole, e quindi iniqua, durata del processo. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai menzionati parametri.

- In tema di non identità di situazioni tra lavoro pubblico e lavoro privato, citata, da ultimo, la sentenza n. 82/2003.

- In tema di giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425/2000 e n. 15/1999.

- A proposito di discrezionalità del legislatore delegato, citata l’ordinanza n. 490/2000.

- A proposito di valutazione degli eccessi eventualmente compiuti dal legislatore delegato nell’uso della propria discrezionalità, citata la sentenza n. 163/2000.

- A proposito di una “fisiologica attività di ‘riempimento’” che lega i due livelli normativi (della legge di delegazione e della legge delegata), riportata la sentenza 308/2002; citate come conformi le sentenze n. 198/1998, n. 117/1997, n. 4/1992.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 64  co. 1

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 64  co. 2

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 64  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte