Sentenza 201/2003 (ECLI:IT:COST:2003:201)
Massima numero 27811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Titolo
Regioni in genere - Incompatibilità a cariche elettive regionali - Disciplina - Nuovo riparto di competenze - Individuazione dei principî fondamentali in materia.
Regioni in genere - Incompatibilità a cariche elettive regionali - Disciplina - Nuovo riparto di competenze - Individuazione dei principî fondamentali in materia.
Testo
La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, deve essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane), di cui all'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione, il quale ha modificato la distribuzione delle competenze vigente in materia prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La natura concorrente della relativa potestà legislativa regionale – da esercitare "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica" – fa escludere, pertanto, che possa essere assunto come limite alla potestà legislativa regionale la regola di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovendo, per questo, invece, riferirsi al principio ispiratore di cui essa è espressione, secondo la 'ratio' della disciplina delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione.
- In tema di riconducibilità della 'ratio' delle incompatibilità ai principi di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, menzionate le sentenze n. 97/1991 e n. 5/1978.
La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, deve essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane), di cui all'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione, il quale ha modificato la distribuzione delle competenze vigente in materia prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La natura concorrente della relativa potestà legislativa regionale – da esercitare "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica" – fa escludere, pertanto, che possa essere assunto come limite alla potestà legislativa regionale la regola di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovendo, per questo, invece, riferirsi al principio ispiratore di cui essa è espressione, secondo la 'ratio' della disciplina delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione.
- In tema di riconducibilità della 'ratio' delle incompatibilità ai principi di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, menzionate le sentenze n. 97/1991 e n. 5/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 65
co. 1