Sentenza 201/2003 (ECLI:IT:COST:2003:201)
Massima numero 27812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  03/06/2003;  Decisione del  03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27810  27811


Titolo
Regione lombardia - Incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Limitazione delle cariche incompatibili - Mancanza di una regola generale - Elusione del principio fondamentale ricavabile dall’ordinamento vigente, operante come limite alla competenza legislativa della regione - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, in quanto prevede l'incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. La norma censurata supera, infatti, il limite della discrezionalità, traducendosi non in un’attuazione ma in un’elusione del principio ricavabile dalle norme dell’ordinamento giuridico statale vigente che esprimano scelte fondamentali e che operino – in mancanza di una legge statale determinativa dei principi e nell’impossibilità di ricorrere, data la natura concorrente della potestà legislativa della Regione, alla regola di cui all’art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – da limiti all’esercizio della competenza legislativa regionale: detto principio consiste nell’esistenza di ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee ad evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima analisi, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, dovendosi, perciò, a questi fini, in linea di massima, escludere il co-esercizio delle cariche in questione. Alla scelta del legislatore regionale consegue, del resto – tenuto conto della composizione demografica dei Comuni della Regione Lombardia – il ribaltamento della scelta di principio contenuta nella norma statale di riferimento, trasformandosi l’incompatibilità – da regola, qual è nella legislazione statale – in eccezione.

- In tema di ricorso alle norme dell’ordinamento giuridico statale per individuare le scelte fondamentali che operino come limiti alla competenza legislativa statale, menzionata la sentenza n. 282/2002, pronunciata con riferimento alla legislazione di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma con affermazione di portata generale.

- Per la correzione di errore materiale, v. ordinanza n. 260/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  06/03/2002  n. 4  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 65    co. 1