Sentenza 203/2003 (ECLI:IT:COST:2003:203)
Massima numero 27765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  03/06/2003;  Decisione del  03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Morosità dell’assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e sfratto - Lamentata disciplina ingiustificatamente deteriore, rispetto ai conduttori comuni e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – censurata in quanto dispone che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all’inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto e che contro detto decreto l’inquilino può proporre opposizione e il giudice, in casi gravi, sospenderne l’esecuzione – prevede una particolare tutela processuale mediante uno speciale procedimento di natura monitoria in linea con la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica. Rispetto alla previsione di siffatta tutela – che è di per sé espressione di discrezionalità legislativa – è ininfluente il rilievo delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni abitazioni locative (differenze che, peraltro, intercorrono normalmente tra i procedimenti monitori – che iniziano con il ricorso di una parte al giudice per ottenere un provvedimento da notificare poi all’altra parte – e quelli che iniziano invece con la notifica, ad opera dell’attore, di un atto recante l’invito al convenuto a comparire all’udienza): il legislatore può, infatti, discrezionalmente prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto procedimento assoggetterebbe gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative, ledendo il loro diritto di difesa.

- Per precedenti pronunce sulla stessa disposizione, richiamate, sotto diversi profili, le sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  28/04/1938  n. 1165  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte