Sentenza 177/2022 (ECLI:IT:COST:2022:177)
Massima numero 45035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  08/06/2022;  Decisione del  08/06/2022
Deposito del 14/07/2022; Pubblicazione in G. U. 20/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45034  45036


Titolo
Filiazione - In genere - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Possibilità di agire in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova - Esclusione, stante la necessità di esperire i rimedi volti a rimuovere lo status già attribuito - In subordine: possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento - Esclusione - Denunciata violazione, anche sul piano convenzionale e internazionale, della identità personale, del principio di uguaglianza, dei diritto alla tutela dei propri diritti, del principio del giusto processo e di parità delle parti - Richiesta di intervento additivo di carattere eccessivamente manipolativo, genericità e ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni - Rinvio a un possibile intervento di sistema del legislatore. (Classif. 105001).

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE - dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status, per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del petitum principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. (Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919).

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 269  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 7  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 8  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 24