Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Funzione - Rimozione delle difficoltà economiche all'esercizio del diritto di difesa - Carattere - Inviolabilità nel suo nucleo intangibile - Discrezionalità del legislatore nella conformazione dei relativi istituti, salva la sindacabilità per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - Condizioni per l'ammissione nel settore civile - Non abbienza e non manifesta infondatezza della pretesa.. (Classif. 175001).
Il patrocinio a spese dello Stato persegue la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa ed è inviolabile, nel suo nucleo intangibile, a garanzia dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Spetta al legislatore conformare gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46231; S. 228/2023 -mass. 45879; S. 166/2022 - mass. 44903; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 97/2019 - mass. 42218; O. 3/2020 - mass. 4222).
Nel settore civile l’ammissione al patrocinio, rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica sul presupposto della non abbienza ed è, pertanto, subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, alla titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia. (Precedente: O. 160/2006 - mass. 30376).