Ordinanza 205/2003 (ECLI:IT:COST:2003:205)
Massima numero 27767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Scelta del difensore di fiducia soltanto tra gli iscritti ad albo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Esclusione della nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti con limitato rimborso delle spese sostenute - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati abbienti - Sopravvenuta normativa in materia, con espressa abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Scelta del difensore di fiducia soltanto tra gli iscritti ad albo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Esclusione della nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti con limitato rimborso delle spese sostenute - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati abbienti - Sopravvenuta normativa in materia, con espressa abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto. Dopo la proposizione della questione, infatti, é entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il cui art. 82, comma 2, ha ridisciplinato la materia 'de qua' ed il cui art. 299 ha abrogato la disposizione denunciata, unitamente all’intero testo della legge n. 217 del 1990.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto. Dopo la proposizione della questione, infatti, é entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il cui art. 82, comma 2, ha ridisciplinato la materia 'de qua' ed il cui art. 299 ha abrogato la disposizione denunciata, unitamente all’intero testo della legge n. 217 del 1990.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte