Ordinanza 206/2003 (ECLI:IT:COST:2003:206)
Massima numero 27768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Previdenza e assistenza - Reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sanzione penale - Prospettata, irragionevole, disparità rispetto al trattamento del reato di omesso versamento di ritenute fiscali - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Previdenza e assistenza - Reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sanzione penale - Prospettata, irragionevole, disparità rispetto al trattamento del reato di omesso versamento di ritenute fiscali - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro. La fattispecie oggetto della norma censurata – prevista contro il rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione – non può, infatti, considerarsi omologa rispetto al 'tertium comparationis' individuato dal remittente (reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta, previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, ora abrogato dall’art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); né può ritenersi che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, siano correlativi ad eguali interessi: per assicurare il rituale adempimento di detti obblighi sono, perciò, prevedibili differenziati e specifici sistemi, nell’ambito di ciascuno dei quali va effettuata la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie – tra le quali quella penale – cui il legislatore, nella più ampia discrezionalità, può ricorrere.
- In tema di scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, citate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 287/2001 e n. 313/1995; nonché le ordinanze n. 323/2002, n. 110/2002, n. 144/2001 e n. 58/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro. La fattispecie oggetto della norma censurata – prevista contro il rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione – non può, infatti, considerarsi omologa rispetto al 'tertium comparationis' individuato dal remittente (reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta, previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, ora abrogato dall’art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); né può ritenersi che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, siano correlativi ad eguali interessi: per assicurare il rituale adempimento di detti obblighi sono, perciò, prevedibili differenziati e specifici sistemi, nell’ambito di ciascuno dei quali va effettuata la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie – tra le quali quella penale – cui il legislatore, nella più ampia discrezionalità, può ricorrere.
- In tema di scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, citate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 287/2001 e n. 313/1995; nonché le ordinanze n. 323/2002, n. 110/2002, n. 144/2001 e n. 58/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 2
co. 1
legge
11/11/1983
n. 638
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte