Ordinanza 207/2003 (ECLI:IT:COST:2003:207)
Massima numero 27769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento - Raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, con pregiudizio anche della economicità dell’azione amministrativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento - Raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, con pregiudizio anche della economicità dell’azione amministrativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del limite edittale per ogni singola violazione. L’ordinanza di rimessione, infatti, non contenendo né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale né una motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale.
- In termini, menzionate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205, n. 43/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del limite edittale per ogni singola violazione. L’ordinanza di rimessione, infatti, non contenendo né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale né una motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale.
- In termini, menzionate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205, n. 43/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte