Ordinanza 208/2003 (ECLI:IT:COST:2003:208)
Massima numero 27773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva - Pronuncia non subordinata al consenso dell’imputato - Prospettata lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Difetto di motivazione in ordine a diversa interpretazione conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva - Pronuncia non subordinata al consenso dell’imputato - Prospettata lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Difetto di motivazione in ordine a diversa interpretazione conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell’imputato minorenne per la pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per la sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione.
- Sulla 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, citata la sentenza n. 195/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell’imputato minorenne per la pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per la sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione.
- Sulla 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, citata la sentenza n. 195/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 32
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte