Ordinanza 210/2003 (ECLI:IT:COST:2003:210)
Massima numero 27862
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/06/2003; Decisione del
03/06/2003
Deposito del 11/06/2003; Pubblicazione in G. U. 18/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un membro del parlamento, rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di como nei confronti della camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un membro del parlamento, rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di como nei confronti della camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa adottata nella seduta del 13 giugno 2002, con la quale sono state dichiarate insindacabili in sede penale le affermazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato nel corso di un'intervista radiofonica. In prima delibazione, può infatti ritenersi sussistente: a) il requisito soggettivo, poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione nella loro veste di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) il requisito oggettivo, poiché viene lamentata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni ad esso costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.
- Sulla legittimazione nei conflitti di organi giurisdizionali, richiamo alle ordinanze n. 23, n. 31, n. 35, n. 58, n. 59, n. 86/2003.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa adottata nella seduta del 13 giugno 2002, con la quale sono state dichiarate insindacabili in sede penale le affermazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato nel corso di un'intervista radiofonica. In prima delibazione, può infatti ritenersi sussistente: a) il requisito soggettivo, poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione nella loro veste di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) il requisito oggettivo, poiché viene lamentata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni ad esso costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.
- Sulla legittimazione nei conflitti di organi giurisdizionali, richiamo alle ordinanze n. 23, n. 31, n. 35, n. 58, n. 59, n. 86/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
13/06/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3