Sentenza 211/2003 (ECLI:IT:COST:2003:211)
Massima numero 27813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27814


Titolo
Esecuzione forzata - Crediti vantati nei confronti di enti locali - Nullità del processo esecutivo - Rilevabilità d’ufficio - Nullità eccepita dal comune esecutato - Difetto evidente di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per evidente difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la rilevabilità d'ufficio della nullità del processo esecutivo nei confronti dell'ente locale. Come, infatti, riferito dal rimettente, la impignorabilità, con la conseguente nullità del processo esecutivo, risulta essere stata eccepita, nella fattispecie in esame, dal comune esecutato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 159  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte