Sentenza 211/2003 (ECLI:IT:COST:2003:211)
Massima numero 27814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
27813
Titolo
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilità di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilità in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l’osservanza dell’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalità già adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilità di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilità in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l’osservanza dell’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalità già adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso. La norma impugnata – la quale riproduce il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 69 del 1998 – ripropone, infatti, in violazione della garanzia della 'par condicio creditorum', la identica, irragionevole disparità di trattamento fra ente locale ed azienda sanitaria già dichiarata incostituzionale in riferimento alla disciplina applicabile alle unità sanitarie locali, nessun rilievo avendo la circostanza che nell'ordinamento sanitario vigente queste ultime siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali. Con assorbimento di ogni altra e diversa censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso. La norma impugnata – la quale riproduce il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 69 del 1998 – ripropone, infatti, in violazione della garanzia della 'par condicio creditorum', la identica, irragionevole disparità di trattamento fra ente locale ed azienda sanitaria già dichiarata incostituzionale in riferimento alla disciplina applicabile alle unità sanitarie locali, nessun rilievo avendo la circostanza che nell'ordinamento sanitario vigente queste ultime siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali. Con assorbimento di ogni altra e diversa censura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 159
co. 2
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 159
co. 3
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 159
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte