Sentenza 212/2003 (ECLI:IT:COST:2003:212)
Massima numero 27815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Titolo
Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento - Questione riferita a norma regolamentare - Insindacabilità nel giudizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento - Questione riferita a norma regolamentare - Insindacabilità nel giudizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La norma impugnata è, infatti, sottratta al sindacato di legittimità costituzionale in quanto di rango non legislativo, bensì regolamentare, derivando non già dal decreto legislativo n. 113 del 2002, ma dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La norma impugnata è, infatti, sottratta al sindacato di legittimità costituzionale in quanto di rango non legislativo, bensì regolamentare, derivando non già dal decreto legislativo n. 113 del 2002, ma dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 114
art. 239
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte