Sentenza 212/2003 (ECLI:IT:COST:2003:212)
Massima numero 27816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27815  27817  27818


Titolo
Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Competenza del giudice dell’esecuzione - Prospettato eccesso di delega - Questione riferita a norme inapplicabili, relative alla disciplina della riscossione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

Testo
Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 235 e 236 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. Il rimettente – investito, quale giudice dell'esecuzione, di un'istanza di conversione di pena pecuniaria – non è, infatti, chiamato a fare applicazione di queste disposizioni, trattandosi di norme attinenti alla disciplina della riscossione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 235  co. 

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 236  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte