Sentenza 212/2003 (ECLI:IT:COST:2003:212)
Massima numero 27817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Titolo
Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto - Rigetto.
Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto - Rigetto.
Testo
Rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, per non dovere il giudice farne applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 237 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113: è proprio tale norma, infatti, ad attribuire al rimettente, quale giudice dell'esecuzione, la competenza nel giudizio 'a quo'.
Rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, per non dovere il giudice farne applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 237 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113: è proprio tale norma, infatti, ad attribuire al rimettente, quale giudice dell'esecuzione, la competenza nel giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 237
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte