Sentenza 212/2003 (ECLI:IT:COST:2003:212)
Massima numero 27817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:  27815  27816  27818


Titolo
Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto - Rigetto.

Testo
Rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, per non dovere il giudice farne applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 237 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113: è proprio tale norma, infatti, ad attribuire al rimettente, quale giudice dell'esecuzione, la competenza nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 237  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte