Sentenza 212/2003 (ECLI:IT:COST:2003:212)
Massima numero 27818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Titolo
Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento giurisdizionale - Modifica delle regole di competenza - Esercizio della funzione legislativa delegato al governo - Indebita connessione della materia disciplinata con quella delle «spese di giustizia» oggetto di specifica delega - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento giurisdizionale - Modifica delle regole di competenza - Esercizio della funzione legislativa delegato al governo - Indebita connessione della materia disciplinata con quella delle «spese di giustizia» oggetto di specifica delega - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, emanato sul fondamento della delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'esistenza, infatti, della delega, specie nelle materie coperte da riserva assoluta di legge – quale è, ex art. 25 della Costituzione, quella riguardante la competenza del giudice – non può essere desunta dalla mera "connessione" con l'oggetto della delega stessa. Indipendentemente, pertanto, dall'ampiezza dei contorni che vogliano attribuirsi alla materia delle spese di giustizia – che costituiva l'oggetto sostanziale della delega, nel quale si è ritenuto potesse rientrare, sulla base di una valutazione di sostanziale "comunanza", anche la materia del procedimento giurisdizionale di conversione delle spese pecuniarie e della relativa competenza – il legislatore delegato era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina che comportasse – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, emanato sul fondamento della delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'esistenza, infatti, della delega, specie nelle materie coperte da riserva assoluta di legge – quale è, ex art. 25 della Costituzione, quella riguardante la competenza del giudice – non può essere desunta dalla mera "connessione" con l'oggetto della delega stessa. Indipendentemente, pertanto, dall'ampiezza dei contorni che vogliano attribuirsi alla materia delle spese di giustizia – che costituiva l'oggetto sostanziale della delega, nel quale si è ritenuto potesse rientrare, sulla base di una valutazione di sostanziale "comunanza", anche la materia del procedimento giurisdizionale di conversione delle spese pecuniarie e della relativa competenza – il legislatore delegato era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina che comportasse – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 237
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 238
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 299
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 08/03/1999
n. 50
art. 7 come modificato
legge 24/11/2000
n. 340
art. 1