Ordinanza 214/2003 (ECLI:IT:COST:2003:214)
Massima numero 27863
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Divulgazione di atti della commissione antimafia coperti da segreto istruttorio - Processo penale a carico di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo conflitto, già proposto dal tribunale di pesaro - Decisione intervenuta, di improcedibilità e inammissibilità sullo stesso conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Divulgazione di atti della commissione antimafia coperti da segreto istruttorio - Processo penale a carico di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo conflitto, già proposto dal tribunale di pesaro - Decisione intervenuta, di improcedibilità e inammissibilità sullo stesso conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione con la quale quest'ultima, il 5 marzo 1997, ha dichiarato insindacabili i fatti per i quali era in corso procedimento penale a carico di persona, già deputato al Parlamento, imputata di aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella Provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta parlamentare e coperte dal segreto istruttorio. L'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, inducono, infatti, ad escludere che possa riproporsi il medesimo conflitto su cui vi sia stata una o più pronunce del giudice costituzionale (nella specie, il conflitto è stato riproposto per la terza volta, dopo una prima pronuncia di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso ed una seconda di inammissibilità per omessa precisazione dell'oggetto della pretesa che si intendeva far valere).
- V., in ordine al conflitto, i precedenti citati: sentenza n. 274/1998 e sentenza n. 31/2002.
- Sull'esigenza di non protrarre 'ad libitum' una situazione di conflittualità tra poteri, richiamo alla sentenza n. 116/2003 e alla ordinanza n. 153/2003.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione con la quale quest'ultima, il 5 marzo 1997, ha dichiarato insindacabili i fatti per i quali era in corso procedimento penale a carico di persona, già deputato al Parlamento, imputata di aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella Provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta parlamentare e coperte dal segreto istruttorio. L'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, inducono, infatti, ad escludere che possa riproporsi il medesimo conflitto su cui vi sia stata una o più pronunce del giudice costituzionale (nella specie, il conflitto è stato riproposto per la terza volta, dopo una prima pronuncia di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso ed una seconda di inammissibilità per omessa precisazione dell'oggetto della pretesa che si intendeva far valere).
- V., in ordine al conflitto, i precedenti citati: sentenza n. 274/1998 e sentenza n. 31/2002.
- Sull'esigenza di non protrarre 'ad libitum' una situazione di conflittualità tra poteri, richiamo alla sentenza n. 116/2003 e alla ordinanza n. 153/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
05/03/1997
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art.