Ordinanza 215/2003 (ECLI:IT:COST:2003:215)
Massima numero 27797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 18/06/2003; Pubblicazione in G. U. 25/06/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Funzione di controllo - Adeguamento al sistema di controlli interni - Riorganizzazione - Potere regolamentare attribuito alla stessa corte dei conti - Prospettato eccesso di delega - Decisione di merito pronunciata dal giudice rimettente - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. Essa risulta, infatti, irrilevante per difetto di pregiudizialità, avendo il giudice rimettente pronunciato, nello stesso giudizio, una sentenza parziale con la quale, proprio in applicazione della norma denunciata, ha respinto le censure proposte con il ricorso: il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione di legittimità dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti la necessaria applicazione della disposizione censurata.

- In tema di esaurimento della propria cognizione, da parte del giudice 'a quo', nonché del potere di sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale, menzionate l’ordinanza n. 264/1998, e le sentenze n. 315/1992, n. 116/1992, n. 242/1990.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/07/1999  n. 286  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 1  lettera c)