Sentenza 219/2003 (ECLI:IT:COST:2003:219)
Massima numero 27864
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Comunicazioni alla stampa di un membro del parlamento, circa la sua partecipazione a un convegno organizzato dalla commissione parlamentare antimafia - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei suoi confronti - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma - Rigetto - Insindacabilità delle dichiarazioni oggetto del conflitto - Potere di deliberare in tal senso spettante al senato della repubblica.

Testo
Spetta al Senato della Repubblica - secondo quanto deliberato dall'Assemblea il 27 gennaio 2000 - affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rivolte contro il metodo d'indagine della Procura della Repubblica di Palermo, rese - nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 - da un senatore imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. In tali dichiarazioni alla stampa il senatore si è, infatti, limitato a riprodurre - e, quindi, legittimamente, a divulgare - il contenuto di una comunicazione da lui inviata al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (c.d. "antimafia"), allo scopo di spiegare le ragioni politiche della decisione presa dal gruppo di parlamentari di "Forza Italia" in seno alla Commissione di non partecipare al Convegno palermitano sul riciclaggio, organizzato dalla stessa commissione antimafia; comunicazione che presenta le caratteristiche degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e perciò idonei ad attrarre i successivi atti che ad essa si richiamano nella garanzia dell'insindacabilità, in quanto - indipendentemente dalla sua riconducibilità agli schemi del regolamento parlamentare - atto indirizzato al presidente dell'organismo parlamentare da un componente dello stesso; atto "ufficiale", come tale destinato a confluire nella documentazione dell'attività di quell'organismo e, per il suo contenuto, indubbiamente inerente ai lavori "istituzionali" della commissione parlamentare. Conseguentemente va respinto il ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

- Per l'ammissibilità del ricorso, si veda ordinanza n. 493/2000 e per la successiva istruttoria, ordinanza 24 aprile 2002.

- Sulla funzione ispettiva delle Camere e sulle inchieste parlamentari, v. richiamo alla sentenza n. 231/1975.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  27/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte