Sentenza 220/2003 (ECLI:IT:COST:2003:220)
Massima numero 27801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Conseguente eccezione di inammissibilità - Applicabilità della disciplina censurata nel giudizio 'a quo' - Rigetto dell’eccezione.
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Conseguente eccezione di inammissibilità - Applicabilità della disciplina censurata nel giudizio 'a quo' - Rigetto dell’eccezione.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che alla specie sarebbe stata applicabile, nel giudizio 'a quo', non già la norma denunciata bensì quella che si assume da questa illegittimamente abrogata, e che sanciva, all’epoca dell’elezione, l’incompatibilità con la carica di Sindaco per i dipendenti dell’unità sanitaria locale. Nel giudizio per l’accertamento della causa di incompatibilità dell’amministratore locale si applica infatti – secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale non si ha ragione di discostarsi – la relativa disciplina vigente nel momento in cui viene a scadere il termine ultimo entro il quale l’interessato può rimuovere la causa di incompatibilità: quest’ultima può, del resto, essere rimossa dall’interessato – a differenza dell’ineleggibilità, che vizia la stessa investitura elettorale – anche successivamente all’elezione ed è quindi logico che la sopravvenienza, in pendenza del predetto termine, di una nuova norma che faccia venir meno la causa di incompatibilità comporti l’impossibilità di pronunciare la decadenza.
- In tema di salvaguardia del diritto di elettorato passivo, citata la sentenza n. 160/1997, declaratoria dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che alla specie sarebbe stata applicabile, nel giudizio 'a quo', non già la norma denunciata bensì quella che si assume da questa illegittimamente abrogata, e che sanciva, all’epoca dell’elezione, l’incompatibilità con la carica di Sindaco per i dipendenti dell’unità sanitaria locale. Nel giudizio per l’accertamento della causa di incompatibilità dell’amministratore locale si applica infatti – secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale non si ha ragione di discostarsi – la relativa disciplina vigente nel momento in cui viene a scadere il termine ultimo entro il quale l’interessato può rimuovere la causa di incompatibilità: quest’ultima può, del resto, essere rimossa dall’interessato – a differenza dell’ineleggibilità, che vizia la stessa investitura elettorale – anche successivamente all’elezione ed è quindi logico che la sopravvenienza, in pendenza del predetto termine, di una nuova norma che faccia venir meno la causa di incompatibilità comporti l’impossibilità di pronunciare la decadenza.
- In tema di salvaguardia del diritto di elettorato passivo, citata la sentenza n. 160/1997, declaratoria dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte